Entro 72 ore (3 giorni) dal decesso occorre comunicarne il cambio di detenzione ai Carabinieri di zona per i successivi adempimenti. L’art. 38 TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede che chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata
Il detentore delle armi quindi, così come previsto dalla norma succitata, ha 72 ore di tempo per presentare la denuncia, che dovrà riepilogare tutte le armi. le munizioni e la polvere da sparo detenuta, oltre a essere corredata dalla denuncia fatta a suo tempo dal defunto.
Qualora la denuncia originaria non si trovasse, l’Autorità di P.S, ricercherà nel sistema informatico tutte le matricole delle armi al fine di verificare la lecita provenienza. Qualora non si riuscisse a dimostrare la lecita provenienza, le armi saranno confiscate dall’Autorità di P.S. e inviate alla distruzione.